Obbligo di valvola di sicurezza per cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti

citerna gpl

In questa informativa tratteremo l’obbligo di valvola di sicurezza e di relativa marcatura “SV” per le cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti.

Le seguenti disposizioni non valgono solo per i trasportatori di merci pericolose ma anche per gli speditori/caricatori interessati al controllo pre-carico, quando concedono l’ingresso al sito di tali cisterne.

NUOVE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALL’ADR 2023

È entrato ufficialmente in vigore l’obbligo di valvola di sicurezza e di relativa marcatura “SV” per tutte le cisterne che verranno costruite dal 1° gennaio 2024 adibite al trasporto di gas liquefatti infiammabili introdotto nell’ADR 2023 al cap. 6.8.3.2.9.

In pratica il nuovo cap. 6.8.3.2.9 dell’ADR 2023 prevede per le cisterne destinate al trasporto di gas liquefatti infiammabili due condizioni:

  1. Che siano equipaggiate con valvole di sicurezza con caratteristiche indicate dai cap. 6.8.3.2.9.1 a 6.8.3.2.9.5 di seguito riportate in sintesi;
  2. Che tali valvole di sicurezza siano segnalate con un marchio “SV” applicato direttamente sulla cisterna in corrispondenza della valvola di sicurezza con caratteristiche e modalità previste al cap. 6.8.3.2.9.6 e di seguito indicate.

CARATTERISTICHE VALVOLE DI SICUREZZA

Le valvole di sicurezza previste per le cisterne destinate al trasporto di gas liquefatti (sia liquefatti per pressione che per temperatura, cioè criogenici) infiammabili dovranno avere, in breve, le seguenti caratteristiche principali:

  • devono potersi aprire automaticamente ad una pressione compresa tra 0,9 e 1,0 volte la pressione di prova della cisterna sulla quale sono montate;
  • devono essere progettate o protette per impedire l’ingresso di acqua (es. pioggia che potrebbe ghiacciare);
  • devono essere collegate direttamente al serbatoio;
  • gli ingressi delle valvole di sicurezza devono trovarsi nella fase gassosa del serbatoio (quindi posizionate nella parte superiore della cisterna);
  • i vapori evacuati devono essere allontanati dal serbatoio in modo da non poter essere ridiretti su di esso;
  • devono essere protette dai danni causati dal ribaltamento della cisterna.

MARCATURA DELLA CISTERNA DOTATA DI TALI VALVOLE DI SICUREZZA

SOLO le cisterne munite di valvole di sicurezza conformemente a quanto sopra indicato devono recare un marchio con le seguenti caratteristiche principali:

  • Il marchio è costituito da un quadrato bianco con dimensioni minime di 250 mm × 250 mm
  • La linea all’interno del quadrato deve essere nera, parallela al bordo esterno del marchio e distante circa 12,5 mm
  • Le lettere “SV” devono essere nere e avere un’altezza minima di 120 mm e uno spessore minimo della linea di 12 mm;
  • Le lettere “SV” devono essere indelebili e devono rimanere visibili dopo un incendio della durata di 15 minuti (cioè in rilievo come per i pannelli arancioni con i numeri)
  • Il materiale utilizzato deve essere resistente alle intemperie e garantire che il marchio sia durevole;
  • Il marchio non deve staccarsi dal suo supporto dopo un incendio della durata di 15 minuti (come per i pannelli arancioni);
  • La marcatura deve restare apposta indipendentemente dall’orientamento della cisterna.

Di seguito si riporta un esempio della marcatura “SV”:

I marchi devono essere apposti su entrambi i lati e sul retro delle cisterne fisse (veicoli-cisterne) e su entrambi i lati e su entrambe le estremità delle cisterne smontabili:

I marchi devono essere apposti su entrambi i lati e su entrambe le estremità dei container-cisterna.

Per i container-cisterna di capacità non superiore a 3.000 litri, i marchi possono essere apposti su entrambi i lati o su entrambe le estremità:

E per le cisterne “vecchie” non ancora conformi alle prescrizioni dell’ADR 2023 cosa si fa?

Esistono due norme transitorie che consentono di continuare a lavorare a certe condizioni. Analizziamo prima il caso dell’assenza delle valvole di sicurezza con le specifiche previste dall’ADR 2023 e poi l’assenza della specifica marcatura “SV”.

VALVOLE DI SICUREZZA ASSENTI O NON CONFORMI A QUELLE PREVISTE DALL’ADR 2023

La “misura transitoria” riportata al cap. 1.6.3.57 dell’ADR 2023 specifica che “le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili costruite prima del 1° gennaio 2024 secondo le prescrizioni in vigore fino al 31 dicembre 2022 ma che non soddisfano, tuttavia, le prescrizioni applicabili dal 1° gennaio 2023 in merito al montaggio delle valvole di sicurezza conformi possono essere ancora utilizzate”.

CISTERNE GIÀ DOTATE DI VALVOLE DI SICUREZZA CONFORMI A QUELLE PREVISTE DALL’ADR 2023 MA NON DOTATE DI SPECIFICA MARCATURA “SV”

La “misura transitoria” riportata al cap. 1.6.3.60 dell’ADR 2023 specifica che “le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili che sono già dotate di valvole di sicurezza conformi applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023, non devono recare i marchi “SV” prima del successivo controllo intermedio o periodico da effettuare dopo il 31 dicembre 2023”.

In pratica solo a partire dal successivo controllo intermedio o periodico effettuato dopo il 31 dicembre 2023 sarà necessario prendere in carico l’obbligo della marcatura “SV” per le valvola di sicurezza delle cisterne fisse (veicoli-cisterna) e delle cisterne smontabili adibite al trasporto di gas liquefatti infiammabili che sono già equipaggiate con valvole di sicurezza conformi all’ADR 2023.

Quindi in occasione del prossimo controllo della cisterna sarà possibile commissionare all’officina anche la marcatura “SV” della cisterna adempiendo alle nuove disposizioni di legge.

Ricordo che l’obbligo riguarda unicamente le cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti infiammabili, mentre per le cisterne destinate al trasporto di gas compressi, gas liquefatti non infiammabili o gas disciolti questa prescrizioni sono opzionali.

Con la speranza di aver dissipato e chiarito i dubbi in merito alla tematica, lo studio resta disponibile per ulteriori indicazioni.

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