Nomina del consulente ADR Approfondimento settore esplosivi/pirotecnico

firework

Nomina del consulente ADR Approfondimento settore esplosivi/pirotecnico

A seguire la comunicazione in oggetto, approfondendo la tematica nel settore pirotecnico/esplosivi.

 

Trattandosi di materiale confezionato e trasportato in colli si applicano le disposizioni dell’art. 4 del D.M. 7/8/23.

 

A prescindere dall’eventuale licenza di trasporto/avviso di spedizione che riguardano aspetti inerenti le leggi di pubblica sicurezza previste dal T.U.L.P.S. e Re.T.U.L.P.S. i clienti professionali (non privati) che ritirano presso i depositi per essere esenti dalla nomina del consulente ADR devono rispettare anche la condizione di “frequenza”, cioè una doppia condizione oltre al vincolo di trasportare merce in esenzione parziale.

Infatti, l’esenzione della nomina del consulente nei casi di spedizione e trasporto di merci pericolose in colli, oltre a rientrare nei limiti di esenzione parziale secondo il cap. 1.1.3.6 ADR (quantitativo massimo trasportabile in funzione del livello di pericolosità della merce) è vincolata ad un numero massimo di 3 operazioni mensili e 24 annue.

 

Tale condizione risulta più stringente rispetto all’attuale stato dei fatti e, oggettivamente, meno controllabile/gestibile da parte dei singoli speditori qualora gli organi di controllo non effettuino dei controlli sulle autodichiarazioni rilasciate in fase di richiesta di licenza di trasporto.

Infatti, per “verificare” il rispetto della frequenza di trasporto/spedizione bisognerebbe avere accesso al “registro” delle attività ADR come richiamato dallo stesso art. 4 del D.M. 7/8/23, cosa improponibile da parte del deposito che spedisce!

Lo speditore è in condizione di verificare solo il rispetto dei limiti di esenzione parziale secondo il cap. 1.1.3.6 ADR in quanto emette un DTT dove sono riportate le caratteristiche di pericolosità e la relativa quantità.

 

Ho necessità di ribadire il concetto che le esenzioni ADR non sono le stesse rispetto a quelle previste dalle leggi di pubblica sicurezza previste dal T.U.L.P.S. e Re.T.U.L.P.S. pertanto non bisogna confondere la libera vendita con l’ADR!

Tutto dipende dalla classificazione ADR se trattiamo di esenzioni all’ADR; il materiale classificato in “libera vendita” è esonerato dal rilascio della licenza di trasporto, ma ad oggi non sarà esonerato del rispetto della “frequenza” di spedizione/trasporto.

Riporto uno schema dove è possibile visualizzare i calcoli effettuati per verificare il rispetto dell’esenzione parziale ai fini ADR (cap. 1.1.3.6) rispetto all’esenzione del Re.T.U.L.P.S.

Si riporta nel dettaglio l’equazione per rispettare i criteri di esenzione secondo il cap. 1.1.3.6 ADR:

I privati non ricadono in tale obbligo in quanto si applicano altri criteri di esenzione ai fini ADR (uso privato/domestico secondo il cap. 1.1.3.1 lettera a) ADR); resta solo l’applicazione delle leggi di pubblica sicurezza previste dal T.U.L.P.S. e Re.T.U.L.P.S. per categoria di articolo ed in base alle “condizioni” dell’acquirente (maggiore età, porto d’armi/licenza di accensione, ecc.). I 5 kg per persona sono una scorretta interpretazione dell’art. 3 Allegato C del Re.T.U.L.P.S. riportato nella prima illustrazione in quanto 5 kg sono il quantitativo massimo di polveri appartenenti alla I categoria da poter essere trasportate senza la licenza di trasporto.

 

Anche se quasi nessuna prefettura controlla (solo Caserta!) per qualsiasi spedizione di materiale esplosivo/esplodente, anche se in libera vendita, è necessario inviare l’avviso di spedizione in prefettura o al più vicino comando dei Carabinieri per motivi di controllo stradale come indicato nella seguente illustrazione:

In definitiva posso suggerire di intraprendere almeno i controlli in vostro potere, realmente attuabili, cioè cedere a vettori senza ADR oppure direttamente a minute vendite, merce al di sotto dei limiti di esenzione parziale, eventualmente migliorando l’emissione dei vostri DTT in cui si potrebbe esplicitare con una dicitura nelle note “Merce non eccedente i limiti previsti al cap. 1.1.3.6 ADR”, dicitura non obbligatoria ma nemmeno vietata.

Per la verifica dell’eventuale nomina del consulente ADR bisognerà intraprendere delle campagne di sensibilizzazione alle varie prefetture al fine di intensificare i controlli su vettori che abusano dei criteri di esenzione dichiarando il falso sulle licenze di trasporto e mettendo in “difficoltà” gli speditori (intestatari della licenza di trasporto).

 

 

 

Post Correlati

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment.