
DESCRIZIONE CODICE CER E CLASSIFICAZIONE ADR SUL FIR (campo 6)
In risposta ad alcuni trasportatori di rifiuti circa la non obbligatorietà della descrizione del CER sul nuovo E-FIR ho premura a darvi la seguente precisazione.
L’Allegato 2 del D.M. n. 251 del 19/12/2023 che aggiorna il D.M. 59/2023 sulla compilazione del nuovo FIR elettronico a seguito dell’introduzione del RENTRI, stabilisce che il campo “descrizione” del CER va compilato solo nel caso dei codici EER terminanti con le cifre 99 per identificare il rifiuto in modo chiaro e univoco. In tutti gli altri casi non è da compilare.
Inoltre nella stessa pag. 7 dell’Allegato 2 (accluso alla presente) è riportato chiaramente quali siano le indicazioni da riportare nel caso di rifiuti ADR specificando che il campo “Trasporto ADR” va compilato anche nei casi di “esenzione parziale”, ossia “esenzione relativa alle quantità trasportate per unità di trasporto”, cioè nei casi di esenzione secondo il cap. 1.1.3.6 ADR relativo all’alienazione di rifiuti trasportati in colli in una massima quantità funzione del grado di pericolo.
Quindi la classificazione ADR non va inserita nel campo 17 del FIR: in tale sezione potrebbe essere riportato il calcolo per “categoria di trasporto” che giustifica l’applicabilità del regime di “esenzione parziale” secondo il cap. 1.1.3.6 ADR.
Per completezza, di seguito si riporta un esempio di FIR compitato in ADR in regime di esenzione parziale secondo il cap. 1.1.3.6 ADR:

Nuovo Accordo Multilaterale M368
Ieri l’Italia ha firmato l’Accordo Multilaterale M368, valido fino al 20 settembre 2030, che sostituisce l’Accordo Multilaterale M329 (scaduto a settembre 2025) in merito alla possibilità di andare in deroga rispetto ad alcuni obblighi previsti dall’ADR semplificando la gestione, connessa al trasporto, di alcune tipologie di rifiuti pericolosi ADR.
Riportiamo in maniera non esaustiva le principali novità e differenze rispetto al precedente accordo, ricordando che tali informazioni saranno già presenti nei prossimi certificati di transcodifica CER/ONU rilasciati dallo studio.
- Continuano le deroghe relative a:
- rifiuti di aerosol (bombolette spray: UN 1950)
- possibilità di utilizzare imballaggi danneggiati, con ammaccature o tracce di contaminazioni, scaduti, oppure di tipo non testato o contenitori mobili per rifiuti solidi (i contenitori utilizzati per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani) (SOLO per alcune tipologie di rifiuti);
- possibilità di non riportare il marchio di materia pericolosa per l’ambiente sui colli; in tal caso decade anche la necessità di integrazione sul FIR della relativa indicazione “pericoloso per l’ambiente”;
- mancata indicazione del nome tecnico, nel caso di rubriche collettive o di rubriche a cui sia applicabile la DS 274 (rubriche N.A.S.);
- alienazione di rifiuti di imballaggi vuoti non ripuliti (NON identificati UN 3509).

- Rispetto al vecchio Accordo M329 sono state introdotte delle novità:
- semplificazione nella classificazione di rifiuti di gas la cui caratterizzazione risulta troppo complessa;
- esclusione dei rifiuti costituiti da batterie a litio danneggiate;
- impossibilità di alienare rifiuti di imballaggi vuoti non ripuliti identificati UN 3509 con presenza di residui solidi o liquidi non aderenti alle pareti (non è più tollerata la presenza di prodotto libero, non adeso all’interno dell’imballaggio);
- possibilità, per i rifiuti infettivi della classe 6.2 (UN 3291) di non indicare il nome e numero di telefono di una persona responsabile (oggetto del caso indicato nella mail in calce).
Per poter usufruire di tali agevolazioni è necessario riportare sul FIR (nel campo 6 se possibile oppure nel campo 17): Trasporto secondo 1.5.1 ADR (M368).

APPROFONDIMENTO: STIMA RIFIUTO PERICOLOSO VS ESENZIONE “PARZIALE” ADR
Il nuovo E-FIR non riporta più la casella “peso da verificarsi a destino” come il precedente modello cartaceo ma riporta la casella “peso verificato in partenza”, prevendono con la mancata spunta di tale casella la possibilità di stima del peso del rifiuto alienato; ciò è indicato anche a pag. 7 dell’Allegato 2 del D.M. n. 251 del 19/12/2023 (nella spiegazione della compilazione del campo 6 del FIR).
Quando il rifiuto è classificato anche ai fini ADR, la stima del peso non è automaticamente consentita se non alle condizioni del par. 5.4.1.1.3.2 che si riporta integralmente:
Se non è possibile misurare la quantità esatta di rifiuti trasportati sul luogo di carico, la quantità di cui al 5.4.1.1.1 (f) può essere stimata nei seguenti casi alle seguenti condizioni:
- Per gli imballaggi, al documento di trasporto viene aggiunto un elenco degli imballaggi indicante il tipo e il volume nominale;
- Per i container, la stima si basa sul loro volume nominale e sulle altre informazioni disponibili, ad esempio il tipo di rifiuti, la densità media, il grado di riempimento;
- Per le cisterne per rifiuti sottovuoto, la stima è giustificata, ad esempio mediante una stima fornita dallo speditore o mediante gli equipaggiamenti del veicolo.
Tale stima della quantità non è autorizzata per:
- Le esenzioni per le quali la quantità esatta è essenziale (ad esempio 1.1.3.6);
- I rifiuti contenenti le materie indicate al 2.1.3.5.3 (ad eccezione del N° ONU 3291 RIFIUTI OSPEDALIERI, NON SPECIFICATI, N.A.S. o RIFIUTI (BIO)MEDICALI, N.A.S. o RIFIUTI MEDICALI REGOLAMENTATI, N.A.S., imballati conformemente all’istruzione di imballaggio P621) o le materie della classe 4.3;
- Le cisterne diverse dalle cisterne per rifiuti che operano sottovuoto.
Il documento di trasporto deve recare la seguente dicitura: «QUANTITÀ STIMATA CONFORMEMENTE AL 5.4.1.1.3.2».
In primis, se la quantità di rifiuto ADR è stimata è necessario indicarlo sul FIR con la dicitura sopra indicata.
In seconda istanza, la stima della quantità di rifiuto ADR non è conciliabile con l’esenzione “parziale” secondo il cap. 1.1.3.6 ADR che si basa proprio sulla conoscenza della quantità esatta per effettuare il calcolo che consente l’esenzione.
Nel caso più comune dei rifiuti infettivi (UN 3291), l’ADR 2025 consente la possibilità della stima della quantità ma comunque deve essere riportata la dicitura della quantità stimata secondo ADR (non basta non spuntare la casella “peso verificato in partenza”).
APPROFONDIMENTO: TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI IN CISTERNA VS INDICAZIONI SUL FIR
Sempre il campo 6 del FIR non riporta la casella per il trasporto in modalità cisterna, operazione spesso impiegata, per esempio, per il ritiro dell’olio esausto tramite la cisterna con apposito tubo aspiratore.
L’Allegato 2 del D.M. n. 251 del 19/12/2023 nella descrizione “aspetto esteriore dei rifiuti” indica di riportare il numero dei colli/contenitori in cui è contenuto il rifiuto, se applicabile, oppure, in alternativa, barrando la casella “Alla rinfusa”.
Dal momento che non è indicata la specifica di trasporto in cisterna, si ritiene che tale modalità sia più assimilabile al “trasporto alla rinfusa” piuttosto che all’improponibile trasporto in colli.
Quindi, in attesa di successivi chiarimenti ministeriali ed ulteriori modifiche del FIR, si suggerisce di barrare la casella “alla rinfusa” anche per la modalità cisterna al fine di garantire una rappresentazione più fedele delle operazioni di trasporto.











